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Il referendum sulla giustizia si è concluso con la vittoria del “No”. La cittadinanza italiana ha scelto di mantenere l’attuale assetto costituzionale, confermando l’unità dell’ordine giudiziario: giudici e pubblici ministeri (PM) continueranno a far parte della stessa carriera.

Il verdetto delle urne non cancella l’importanza del dibattito che lo ha preceduto. La struttura della nostra giustizia non è solo materia per giuristi: definisce l’equilibrio dei poteri, la tutela dei diritti e la qualità della democrazia.

Ora che la polvere della campagna elettorale si è posata, è il momento ideale per fare chiarezza con lucidità e oggettività. Cosa significa avere carriere separate o unificate? Quali sono i modelli adottati dai nostri vicini europei? E perché l’Italia, rispetto all’Europa, rappresenta un’anomalia storica e costituzionale?

Il panorama europeo: come funziona oltre confine?

In gran parte dei Paesi europei e nei sistemi anglosassoni, la figura di chi giudica e quella di chi accusa seguono binari nettamente distinti. L’idea di fondo è che per garantire la totale terzietà del processo, accusa e giudicante non debbano condividere lo stesso percorso professionale.

Separare le carriere apre a un altro grande problema: a chi risponde il Pubblico Ministero? Ecco come i vari Paesi europei hanno risolto l’enigma, con modelli molto diversi tra loro:

  • Francia: Giudici (magistratura giudicante) e PM (magistratura requirente) si formano nella stessa prestigiosa scuola (l’ENM), ma i loro percorsi si dividono. I giudici sono totalmente indipendenti. I PM, invece, sono sottoposti all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia. Dopo una riforma del 2013, il Governo francese non può più dare istruzioni sui singoli casi giudiziari, ma continua a dettare ai PM le “direttive generali di politica criminale”.
  • Germania: La separazione è netta e strutturale. I giudici sono indipendenti e inamovibili. I pubblici ministeri (Staatsanwaltschaft), al contrario, sono veri e propri funzionari dell’esecutivo, inseriti in una gerarchia che fa capo ai Ministeri della Giustizia (a livello federale o dei singoli Länder). Il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, ma il potere politico può intervenire con direttive specifiche.
  • Regno Unito (Inghilterra e Galles): Nel sistema di Common Law, la separazione è radicale. I giudici appartengono al Judiciary, mentre l’accusa è gestita da un’agenzia governativa specifica, il Crown Prosecution Service (CPS), istituita nel 1986. Non esiste alcuna sovrapposizione tra chi indaga/accusa e chi emette la sentenza.
  • Portogallo: È il modello più citato da chi avrebbe voluto la riforma in Italia. Esiste una separazione totale delle carriere, ma i PM portoghesi godono di un’indipendenza assoluta dal potere politico, garantita da un Consiglio Superiore del Pubblico Ministero autonomo e staccato da quello dei giudici.

Il caso Italia: la Costituzione e i dati reali

Con la vittoria del “No” al referendum, l’Italia conferma la scelta fatta dai Padri Costituenti nel 1948. Uscendo dal regime fascista (durante il quale il PM era uno strumento repressivo controllato dal Governo), la Costituzione scelse di “blindare” l’indipendenza dell’accusa, inserendola nello stesso guscio protettivo dei giudici.

Questa scelta è scolpita in due articoli fondamentali della nostra Costituzione:

  • Articolo 104: Definisce la magistratura come “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (un ordine unico, governato da un solo Consiglio Superiore della Magistratura – CSM).
  • Articolo 107: Stabilisce che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”.

Per introdurre la separazione delle carriere, il referendum (e le proposte di legge costituzionale collegate) puntava a modificare questi articoli per creare due CSM distinti e due concorsi separati.

Ma quanti magistrati cambiano ruolo oggi?

I dati reali ci mostrano che, nella pratica, la separazione è già in gran parte una realtà fattuale, sebbene non formale. Secondo i dati del CSM, solo lo 0,2% – 0,3% dei magistrati italiani (circa 20-30 su oltre 9.000) cambia ruolo ogni anno. Inoltre, la Riforma Cartabia del 2022 ha limitato questa possibilità a un solo passaggio nell’intera vita professionale, da effettuarsi entro i primi 9 anni di carriera.

Le due visioni della giustizia dietro il voto

Il risultato referendario ha premiato gli argomenti di chi si opponeva alla separazione, ma è fondamentale comprendere entrambe le filosofie che si sono scontrate, perché definiscono la nostra idea di giustizia:

La visione di chi ha votato NO (L’unità a garanzia dei cittadini):

  1. Cultura della giurisdizione: Mantenere il PM nello stesso ordine dei giudici serve a garantirgli una cultura fondata sulle garanzie e sull’oggettività. In Italia, per legge, il PM deve cercare anche le prove a favore dell’indagato, non solo quelle per condannare.
  2. Il rischio della “sindrome del poliziotto”: I contrari alla riforma hanno sottolineato che staccare il PM dai giudici lo avrebbe trasformato in un “super-poliziotto” ossessionato dall’accusa.
  3. Il pericolo dell’ingerenza politica: Guardando ai modelli di Francia e Germania, si temeva che la separazione fosse solo il primo passo per sottoporre, in futuro, i pubblici ministeri al controllo del Governo.

La visione di chi ha votato SÌ (La terzietà assoluta):

  1. L’imparzialità del giudice: I promotori si appellano all’Articolo 111 della Costituzione (il “giusto processo”). Sostenevano che il giudice non possa apparire del tutto imparziale se appartiene allo stesso ordine, allo stesso CSM e fa carriera insieme all’accusatore.
  2. La parità delle armi: In udienza, l’avvocato difensore è un libero professionista esterno. Per i sostenitori del Sì, separare le carriere avrebbe messo accusa e difesa sullo stesso identico piano davanti a un giudice realmente terzo.

Il referendum ha chiuso un capitolo istituzionale, ma la riflessione sulla giustizia italiana non si ferma qui. Scegliendo di mantenere l’unità delle carriere, l’Italia si conferma un unicum nel panorama europeo: un Paese che ha scelto di privilegiare l’assoluta indipendenza del Pubblico Ministero dal potere politico, a costo di mantenere un legame strutturale con chi deve giudicare.

Comprendere le dinamiche di questo assetto, i suoi vantaggi e le sue fisiologiche criticità, rimane un dovere per ogni cittadino che ha a cuore la tenuta democratica e la tutela dei diritti nel nostro Paese.

FONTI

  • Costituzione Italiana (Artt. 104, 107, 111) – via Normattiva.it
  • Dati statistici sui passaggi di funzione: Consiglio Superiore della Magistratura (csm.it)
  • Sistemi giudiziari europei: Rapporti CEPEJ – Consiglio d’Europa (coe.int/cepej)

A cura di Ana Maria Andrusca.

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